Letto ieri in un volantino sul quotidiano che acquisto … chiesto a Pino che mi ha girato il frutto di una sua ricerca … un pò meravigliato … vediamo se si prenderanno provvedimenti e quali.
L’ECOMOSTRO FOTOVOLTAICO NON POTEVA ESSERE COSTRUITO
Il sottoscritto consigliere comunale Pino Vaienti nel Consiglio Comunale del 30/01/2014 ha presentato un Ordine del Giorno col quale chiedeva sulla base di quale decreto o regolamento era stato concesso il 18/11/2010 il permesso di costruire il campo fotovoltaico in zona Dozza/San Lorenzo in seguito alla richiesta presentata in data 16/03/2010 dal Presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero proprietario del terreno agricolo, richiesta volturata in data 16/11/2010 alla società ENERGIA NAVALE S.R.L. L’ O.d.G. è stato respinto come tale dal Sindaco nel C.C. del 28/03/2014. La stessa sorte ha subito l’ O.d.G. con fomulazione più precisa presentato per l’ultimo C.C. del 28/04/2014.
La risposta alla richiesta di chiarimenti sulla concessione del permesso di costruire è stata data soltanto 6 ore prima dell’ultimo C.C.
Dal 30/01/2014 ( giorno della richiesta di chiarimenti ) al 28/04/2014 sono trascorsi ben 88 giorni!!
Tutto ciò non può non essere interpretato, come minimo, non solo come grave trascuratezza del Dirigente dell’Area Tecnica, ma anche come pesante disinteresse del Sindaco, nonostante i ripetuti interventi del sottoscritto presso il Segretario Comunale che ha convenuto sull’eccessivo ritardo ed ha, a più riprese, sollecitato il Dirigente dell’Area Tecnica perchè desse risposta.
Il comportamento dei responsabili di quanto avvenuto denota mancanza del dovuto rispetto nei confronti del sottoscritto, nell’esercizio dei suoi diritti/doveri di consigliere comunale, e quindi anche nei confronti del Consiglio Comunale tutto.
Entrando nel merito del permesso di costruire l’impianto fotovoltaico si fa presente che la legislazione vigente al momento della presentazione della domanda e cioè il 16/03/2010 per gli impianti ubicati in zona agricola (vedi comma 7 dell’art.12del D.Lgs.387 del 29 dicembre 2003 ) non prevedeva affatto “più genericamente un richiamo “alle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo..”( come sostiene erroneamente il Dirigente dell’area tecnica ), bensì imponeva: “Nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,..”
Crea inoltre stupore l’affermazione finale della risposta del Dirigente: “il rispetto dei requisiti richiamati dal regolamento per l’autorizzazione a tale tipologia di impianto non poteva essere condizione per un eventuale diniego dell’autorizzazione.”
Anche insistendo nel fare riferimento soltanto al Decreto Legislativo 387, non essendo l’impianto di proprietà di un’azienda agricola e non essendo “a sostegno nel settore agricolo”,come imposto da esso, non poteva essere concessa l’autorizzazione a costruirlo.
Inoltre il Dirigente, nell’affermare che l’autorizzazione non poteva essere sottoposta al Regolamento Comunale perchè di data successiva alla presentazione della richiesta del Permesso di Costruire il 16/03/2010, non ha tenuto presente che in tale data vigeva non solo il Decreto 387 del 2003 ma anche una normativa successiva ad esso, articolata e dettagliata in materia di impianti fotovoltaici a sostegno del settore agricolo, e precisamente la Circolare n.32/E dell’Agenzia delle Entrate del 6/7/2009, la quale richiamava la nota prot.3896 del 27/7/2008 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Sulla base di tale normativa il permesso di costruire l’impianto fotovoltaico non poteva essere concesso.
Il Regolamento Comunale è stato scritto avendo come riferimento base la normativa sopra citata, anzi l’ha riportata integralmente. Pertanto,dal punto di vista del rispetto della antecedenza e della successione temporale delle norme di riferimento, il richiamo al Regolamento Comunale è corretto. Non lo è per quanto riguarda la concessione del Permesso di Costruire. Quindi il permesso è illegittimo. A dimostrazione di quanto sopra asserito si riporta qui di seguito parte dalla pagina 3 del Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti fotovoltaici:
“c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite di 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.” Tale punto è perfettamente coincidente con quello corrispondente della Circolare n.32/E.
Da quanto prescritto al punto c) consegue: 1000 KW – 200 KW = 800 KW: 10 = 80 ettari dedicati ad attività agricola. L’area in oggetto non comprende tale superficie, essendo essa di appena ettari 3,are 14,ca 45. Quindi il permesso di costruire non poteva essere concesso.
Stupisce che il Sindaco, gli Assessori all’Ambiente ed all’Urbanistica non si siano accorti dell’errore. Su quanto avvenuto il Sindaco e l’intera giunta portano piena responsabilità politica.
Per quale motivo il Sindaco, avendo affermato al sottoscritto durante l’incontro del 28/04/2014 che condivideva la relazione del dirigente dell’Area Tecnica sull’autorizzazione a costruire l’impianto, non ha confermato questa posizione la sera in Consiglio Comunale, ma è rimasto muto insieme con i suoi assessori in un “silenzio assordante”? La riposta all’interrogazione era dovuta.
Il motivo, a parere del sottoscritto, è il seguente: se avesse risposto sarebbe stato ulteriormente coinvolto nella gravità dell’accaduto.
Per rimediare all’errore della concessione del permesso di costruire l’impianto il sottoscritto consigliere chiede che il Sindaco dia mandato all’attuale Dirigente dell’Area Tecnica, Opere Pubbliche,Gestione e Programmazione del Territorio per avviare la procedura che imponga di porre riparo all’eventuale danno causato, fino all’eventuale smantellamento dell’impianto fotovoltaico di proprietà della società ENERGIA NAVALE S:R.L.,secondo la normativa e la legislazione vigenti.
Meldola 10/04/ 2014 Pino Vaienti consigliere comunale-SEL Meldola